IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che
istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100A,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato (3), visto il progetto comune approvato dal comitato di
conciliazione il 27 novembre 1996,
(1) considerando che è
necessario, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del mercato
interno, adottare le misure intese a consolidare progressivamente tale
mercato;
(2) considerando che la
libera circolazione delle merci e dei servizi riguarda non soltanto il
commercio professionale ma altresì i privati; che essa implica per i
consumatori la possibilità di accedere alle merci e ai servizi di un
altro Stato membro alle stesse condizioni della popolazione di tale Stato;
(3) considerando che la
vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare per i consumatori
una delle principali manifestazioni concrete della realizzazione del
mercato interno, come è stato constatato, tra l'altro, nella
comunicazione della Commissione al Consiglio «Verso un mercato unico
della distribuzione»; che è indispensabile per il buon funzionamento del
mercato interno che i consumatori possano rivolgersi ad un'impresa situata
fuori del proprio paese, benché quest'ultima disponga di una filiale nel
paese di residenza del consumatore;
(4) considerando che
l'introduzione di nuove tecnologie comporta una moltiplicazione dei mezzi
messi a disposizione dei consumatori per conoscere le offerte fatte
dovunque nella Comunità e per fare le loro ordinazioni; che taluni Stati
membri hanno già adottato disposizioni differenti o divergenti per la
protezione dei consumatori nelle vendite a distanza con effetti negativi
sulla concorrenza tra le imprese nel mercato unico; che è quindi
necessario introdurre un minimo di regole comuni a livello comunitario in
questo settore;
(5) considerando che i
punti 18 e 19 dell'allegato alla risoluzione del Consiglio del 14 aprile
1975 riguardante un programma preliminare della Comunità economica
europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore
(4) enunciano la necessità di proteggere gli acquirenti di beni o di
servizi contro richieste di pagamento di merci non ordinate e contro i
metodi aggressivi di vendita;
(6) considerando che la
comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo «Nuovo impulso
alla politica di protezione del consumatore», approvata dalla risoluzione
del Consiglio del 23 giugno 1986 (5), annunciava al punto 33 che la
Commissione avrebbe presentato proposte riguardanti l'impiego delle nuove
tecnologie di informazione che consentono ai consumatori di fare a
domicilio ordinazioni a un fornitore;
(7) considerando che la
risoluzione del Consiglio del 9 novembre 1989 sulle future priorità per
il rilancio della politica di protezione dei consumatori (6) invita la
Commissione a rivolgere i suoi sforzi in via prioritaria ai settori
indicati nell'allegato; che questo allegato menziona le nuove tecnologie
che consentono la vendita a distanza; che la Commissione ha dato seguito a
questa risoluzione con l'adozione di un «piano d'azione triennale per la
politica di protezione dei consumatori nella CEE (1990-1992)» e che detto
piano prevede l'adozione di una direttiva in materia;
(8) considerando che
l'uso delle lingue in materia di contratti a distanza rientra nelle
competenze degli Stati membri;
(9) considerando che il
contratto negoziato a distanza è caratterizzato dall'impiego di una o più
tecniche di comunicazione a distanza; che queste diverse tecniche sono
utilizzate nell'ambito di un sistema organizzato di vendita o di
prestazione di servizi a distanza senza che vi sia la presenza simultanea
del fornitore e del consumatore; che la costante evoluzione di queste
tecniche non consente di redigerne un elenco esaustivo ma richiede che
vengano definiti principi validi anche per quelle tecniche che sono ancora
poco impiegate;
(10) considerando che
una medesima transazione comprendente prestazioni successive o altri atti
di esecuzione periodica può dare adito a qualificazioni giuridiche
diverse, a seconda delle legislazioni degli Stati membri; che, fatta salva
la facoltà degli Stati membri di ricorrere all'articolo 14, le
disposizioni della presente direttiva non possono essere applicate in modo
difforme, in funzione delle legislazioni degli Stati membri; che, a tal
fine, appare pertanto legittimo prevedere che debba esserci conformità
con le disposizioni della presente direttiva almeno in occasione della
prima di una serie di prestazioni successive o del primo di altri atti di
esecuzione periodica che possano ritenersi un tutt'uno, sia che detta
prestazione o serie di prestazioni constituiscano l'oggetto di un
contratto singolo ovvero di contratti successivi e distinti;
(11) considerando che
l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare ad una
diminuzione dell'informazione fornita al consumatore; che è necessario
pertanto determinare le informazioni che devono essere obbligatoriamente
trasmesse al consumatore a prescindere dalla tecnica di comunicazione
impiegata; che l'informazione trasmessa deve inoltre conformarsi alle
altre regole comunitarie pertinenti ed in particolare alla direttiva
84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole
(7); che, in caso di eccezioni all'obbligo di fornire informazioni, è
lasciato alla discrezionalità del consumatore se chiedere alcune
informazioni di base quali l'identità del fornitore, le caratteristiche
principali dei beni o servizi ed il loro prezzo;
(12) considerando che in
caso di comunicazione telefonica è opportuno che il consumatore ottenga
sufficienti informazioni all'inizio della conversazione per decidere se
continuare o meno;
(13) considerando che
l'informazione diffusa da talune tecnologie elettroniche ha spesso un
carattere effimero in quanto essa non è ricevuta su un supporto durevole;
che è necessario che il consumatore riceva, in tempo utile, per iscritto,
informazioni necessarie ai fini della buona esecuzione del contratto;
(14) considerando che il
consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di
prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del
contratto; che si dovrebbe prevedere un diritto di recesso, a meno che la
presente direttiva non disponga diversamente; che è necessario limitare
ai costi diretti di spedizione dei beni al mittente gli oneri - qualora ve
ne siano - derivanti al consumatore dall'esercizio del diritto di recesso,
che altrimenti resterà formale; che questo diritto di recesso lascia
impregiudicati i diritti del consumatore previsti dalla legislazione
nazionale, con particolare riferimento alla ricezione di beni deteriorati
o servizi alterati o di servizi e beni non corrispondenti alla descrizione
contenuta nell'offerta di tali prodotti o servizi; che spetta agli Stati
membri determinare le altre condizioni e modalità relative all'esercizio
del diritto di recesso;
(15) considerando che è
necessario altresì prevedere un termine di esecuzione del contratto
qualora esso non sia stato stabilito all'atto dell'ordinazione;
(16) considerando che la
tecnica promozionale consistente nell'invio al consumatore di un prodotto
o nella fornitura di un servizio a titolo oneroso senza richiesta
preliminare o accordo esplicito da parte sua non può essere accettata,
sempreché non si tratti di una fornitura di sostituzione;
(17) considerando che
occorre tener presenti i principi sanciti dagli articoli 8 e 10 della
Convenzione europea, del 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali; che occorre riconoscere al
consumatore un diritto alla protezione della vita privata, segnatamente
per quanto concerne la tranquillità rispetto a talune tecniche di
comunicazione particolarmente invadenti e che occorre pertanto precisare i
limiti specifici all'impiego di tali tecniche; che gli Stati membri
dovrebbero adottare opportune misure per proteggere efficacemente da
siffatti contatti i consumatori che hanno dichiarato di non voler essere
contattati tramite determinate tecniche di comunicazione, ferma restando
la tutela specifica prevista per i consumatori a norma della legislazione
comunitaria relativa alla protezione dei dati personali e della vita
privata;
(18) considerando che è
importante che le regole fondamentali vincolanti della presente direttiva
siano completate, ove opportuno, da regole di autodisciplina professionale
conformemente alla raccomandazione 92/295/CEE della Commissione, del 7
aprile 1992, relativa a codici di comportamento per la tutela dei
consumatori in materia di contratti negoziati a distanza (8);
(19) considerando che,
ai fini di una tutela ottimale dei consumatori, è importante che il
consumatore sia sufficientemente informato sulle disposizioni della
presente direttiva e sugli eventuali codici di comportamento esistenti in
materia;
(20) considerando che il
mancato rispetto delle disposizioni della presente direttiva può recare
pregiudizio ai consumatori ma anche ai concorrenti; che si possono quindi
prevedere disposizioni che consentano di vigilare sulla sua applicazione a
organismi pubblici o al loro rappresentante, o a organizzazioni di
consumatori che secondo la legislazione nazionale abbiano un legittimo
interesse a proteggere i consumatori, oppure a organizzazioni
professionali titolari di un legittimo interesse ad agire;
(21) considerando che,
ai fini della tutela dei consumatori, è importante affrontare non appena
possibile la questione dei reclami transfrontalieri; che il 14 febbraio
1996 la Commissione ha pubblicato un piano d'azione sull'accesso dei
consumatori alla giustizia e sulla risoluzione delle controversie in
materia di consumo nell'ambito del mercato interno; che tale piano
d'azione prevede iniziative specifiche per la promozione dei procedimenti
extragiudiziali; che sono stabiliti criteri oggettivi (allegato II) per
garantire l'affidabilità dei procedimenti suddetti ed è previsto l'uso
di moduli di reclamo standardizzati (allegato III);
(22) considerando che
nell'impiego delle nuove tecnologie il consumatore non ha padronanza della
tecnica; che è pertanto necessario prevedere che l'onere della prova
possa incombere al fornitore;
(23) considerando che in
taluni casi esiste il rischio di privare il consumatore della protezione
accordata dalla presente direttiva designando il diritto di un paese terzo
come diritto applicabile al contratto; che pertanto occorre prevedere
nella presente direttiva disposizioni intese ad evitare tale rischio;
(24) considerando che
uno Stato membro può vietare, per motivi di interesse generale, la
commercializzazione sul suo territorio, tramite contratti negoziati a
distanza, di taluni prodotti e servizi; che questo divieto deve avvenire
nel rispetto delle regole comunitarie; che tali divieti sono già
previsti, in particolare in materia di medicinali, dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (9) e
dalla direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la
pubblicità dei medicinali per uso umano (10),
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva ha come oggetto di ravvicinare le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti
i contratti a distanza tra consumatori e fornitori.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto beni o
servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un
sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal
fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto,
compresa la conclusione del contratto stesso;
2) consumatore: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della
presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua
attività professionale;
3) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica che nei contratti in
parola agisca nel quadro della sua attività professionale;
4) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la
presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa
impiegarsi per la conclusione del contratto tra dette parti; un elenco
indicativo delle tecniche contemplate dalla presente direttiva è
riportato nell'allegato I;
5) operatore di tecnica di comunicazione: qualunque persona fisica o
giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consista nel
mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
Articolo 3
Eccezioni
1. La presente direttiva non si applica ai contratti:
- relativi ai servizi finanziari di cui l'allegato II contiene un elenco
non esauriente;
- conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali
automatizzati;
- conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
pubblici;
- conclusi per la costruzione e la vendita di beni immobili, ovvero ai
contratti riguardanti altri diritti relativi a beni immobili, ad eccezione
della locazione;
- conclusi in occasione di una vendita all'asta.
2. Gli articoli 4, 5, 6 e l'articolo 7, paragrafo 1 non si applicano:
- ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri
beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio di un
consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
- ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai
trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della
conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali
prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito; in caso
di attività ricreative all'aperto il fornitore può, in via d'eccezione,
riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 7, paragrafo 2, in casi
specifici.
Articolo 4
Informazioni preliminari
1. In tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto a
distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il
pagamento anticipato, indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o imposte;
d) eventuali spese di consegna;
e) modalità di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso, tranne nei casi di cui all'articolo
6, paragrafo 3;
g) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando
è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
h) durata della validità dell'offerta o del prezzo;
i) se del caso, durata minima del contratto in caso di contratti per la
fornitura di prodotti o la prestazione di servizi di esecuzione continuata
o periodica.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve
essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e
comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a
distanza impiegata, osservando in particolare i principi di lealtà in
materia di transazioni commerciali e di protezione di coloro che secondo
le disposizioni legislative degli Stati membri sono incapaci di
manifestare il loro consenso, come ad esempio i minori.
3. Inoltre, in caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del
fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati
in modo inequivocabile all'inizio di qualsiasi conservazione telefonica
con il consumatore.
Articolo 5
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o su altro supporto
duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile delle informazioni
previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) ad f), in tempo utile
all'atto dell'esecuzione del contratto e al più tardi al momento della
consegna per quanto riguarda i beni non destinati ad essere consegnati a
terzi, a menoche esse non gli siano già state fornite, per iscritto o
sull'altro supporto duraturo, a sua disposizione ed a lui accessibile
prima della conclusione del contratto.
Devono comunque essere forniti:
- un'informazione scritta sulle condizioni e le modalità di esercizio del
diritto di recesso ai sensi dell'articolo 6, inclusi i casi di cui
all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino;
- l'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può
presentare reclami;
- informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali
esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o
di durata superiore ad un anno.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi la cui esecuzione è
effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora siano
forniti in un'unica soluzione e siano fatturati dall'operatore della
tecnica di comunicazione. Ciò nondimeno, il consumatore deve comunque
poter disporre dell'indirizzo geografico della sede del fornitore a cui può
presentare reclami.
Articolo 6
Diritto di recesso
1. Per qualunque contratto negoziato a distanza il consumatore ha diritto
di recedere entro un termine di almeno sette giorni lavorativi senza
alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Le uniche spese
eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo
diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al
mittente.
Per l'esercizio di questo diritto, il termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove
siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno
in cui sono stati soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 5, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché il termine non
superi il termine di tre mesi di cui al comma seguente.
Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui
all'articolo 5, il termine sarà di tre mesi. Tale termine decorre:
- per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
- per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
Se le informazioni di cui all'articolo 5 sono fornite entro tale termine
di tre mesi, il consumatore disporrà da tale momento del termine di
almeno sette giorni lavorativi, di cui al primo comma.
2. Se il diritto di recesso è stato esercitato dal consumatore
conformemente al presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso
delle somme versate dal consumatore, che dovrà avvenire gratuitamente. Le
uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio
del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al
mittente. Tale rimborso deve avvenire nel minor tempo possibile e in ogni
caso entro trenta giorni.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare
il diritto di recesso previsto nel paragrafo 1 per i contratti:
- di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l'accordo
del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni
lavorativi, previsto al paragrafo 1;
- di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni
dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di
controllare;
- di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati
o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di
deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
- di fornitura di registrazioni audio e video, o di software informatici
sigillati, aperti dal consumatore;
- di fornitura di giornali, periodici e riviste;
- di servizi di scommesse e lotterie.
4. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che:
- se il prezzo di un bene o di un servizio è interamente o parzialmente
coperto da un credito, concesso dal fornitore, o
- se il prezzo è interamente o parzialmente coperto da un credito
concesso al consumatore da terzi in base ad un accordo tra questi e il
fornitore,
il contratto di credito sia risolto di diritto, senza alcuna penalità,
qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente al
paragrafo 1.
Gli Stati membri determinano le modalità di risoluzione del contratto di
credito.
Articolo 7
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire
l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione del contratto da parte di un fornitore,
dovuta alla mancata disponibilità del bene o del servizio richiesto, il
consumatore ne deve essere informato e deve poter essere rimborsato quanto
prima delle somme eventualmente pagate ed in ogni caso entro trenta
giorni.
3. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che il fornitore possa
consegnare al consumatore un bene o un servizio di qualità e prezzo
equivalenti, qualora sia stata prevista questa possibilità prima della
conclusione del contratto, o nel contratto. Il consumatore deve essere
informato di tale possibilità in modo chiaro e comprensibile. Le spese di
rinvio conseguenti all'esercizio del diritto di recesso sono, in questo
caso, a carico del fornitore ed il consumatore deve esserne informato. In
al caso la fornitura di un bene o di un servizio non può essere
assimilata ad una fornitura non richiesta ai sensi dell'articolo 9.
Articolo 8
Pagamento mediante carta
Gli Stati membri accertano che esistano misure appropriate affinché:
- il consumatore possa chiedere l'annullamento di un pagamento in caso di
utilizzazione fraudolenta della sua carta di pagamento nell'ambito di
contratti a distanza cui si applica la presente direttiva;
- in caso di utilizzazione fraudolenta, le somme versate a titolo di
pagamento vengano riaccreditate o restituite al consumatore.
Articolo 9
Fornitura non richiesta
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per:
- vietare che beni o servizi siano forniti a un consumatore senza sua
previa ordinazione, allorché la fornitura comporta una richiesta di
pagamento;
- dispensare il consumatore da qualsiasi prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta; la mancata risposta non significa consenso.
Articolo 10
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L'impiego da parte di un fornitore delle tecniche riportate in appresso
richiede il consenso preventivo del consumatore:
- sistema automatizzato di chiamata senza intervento di un operatore
(dispositivo automatico di chiamata),
- fax (telecopia).
2. Gli Stati membri si accertano che le tecniche di comunicazione a
distanza diverse da quelle di cui al paragrafo 1, qualora consentano una
comunicazione individuale, possano essere impiegate solo se il consumatore
non si dichiara esplicitamente contrario.
Articolo 11
Ricorso giudiziario o amministrativo
1. Gli Stati membri accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per
assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali per l'attuazione della
presente direttiva nell'interesse dei consumatori.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano
di adire secondo il diritto nazionale i tribunali o gli organi
amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali per
l'attuazione della presente direttiva ad uno o più dei seguenti
organismi:
a) organismi pubblici o loro rappresentanti,
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a tutelare
i consumatori,
c) organizzazioni professionali aventi un legittimo interesse ad agire.
3. a) Gli Stati membri possono stabilire che l'onere della prova
dell'esistenza di un'informazione preliminare, di una conferma scritta, o
del rispetto dei termini e del consenso del consumatore può essere a
carico del fornitore.
b) Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i fornitori e
gli operatori di tecniche di comunicazione pongano fine alle pratiche non
conformi alle disposizioni adottate in applicazione della presente
direttiva quando siano in grado di farlo.
4. Gli Stati membri possono prevedere che il controllo volontario del
rispetto delle disposizioni della presente direttiva da parte di organismi
autonomi ed il ricorso a tali organismi per la composizione di
controversie si aggiungano ai mezzi che gli Stati membri debbono prevedere
per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 12
Carattere imperativo delle disposizioni
1. Il consumatore non può rinunciare ai diritti conferitigli in virtù
del recepimento della presente direttiva nel diritto nazionale.
2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il consumatore
non sia privato della tutela assicurata dalla presente direttiva a motivo
della scelta della legge di un paese terzo come legislazione applicabile
al contratto, laddove il contratto presenti un legame stretto con il
territorio di uno o più Stati membri.
Articolo 13
Norme comunitarie
1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano nella misura in
cui non esistano, nell'ambito della normativa comunitaria, disposizioni
particolari che disciplinano globalmente taluni contratti a distanza.
2. Quando una normativa comunitaria specifica contiene disposizioni che
disciplinano solo determinati aspetti della fornitura di beni o della
prestazione di servizi, tali disposizioni, e non le disposizioni della
presente direttiva, sono applicabili per detti aspetti specifici del
contratto negoziato a distanza.
Articolo 14
Clausola minima
Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato
dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il
trattato, per garantire al consumatore un livello di protezione più
elevato. Dette disposizioni comprendono, se del caso, il divieto, per
ragioni d'interesse generale, della commercializzazione nel loro
territorio di taluni beni o servizi, in particolare i medicinali, mediante
contratti a distanza, nel rispetto del trattato.
Articolo 15
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono
un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto
riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale
riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle
disposizioni legislative interne che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
4. Al più tardi entro un termine di quattro anni dall'entrata in vigore
della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento europeo ed
al Consiglio una relazione sull'applicazione della stessa, corredata, se
del caso, di una proposta di revisione.
Articolo 16
Informazione del consumatore
Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore
della legge nazionale che recepisce la presente direttiva ed incoraggiano,
se del caso, le organizzazioni professionali ad informare i consumatori
dei loro codici di autoregolazione.
Articolo 17
Sistema di reclami
La Commissione studia l'attuabilità dell'istituzione di mezzi efficaci
per rispondere ai reclami dei consumatori in materia di vendite a
distanza. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva
la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
all'esito dello studio e presenta, se del caso, proposte in merito.
Articolo 18
La presente direttiva
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.
Articolo 19
Gli Stati membri sono
destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 20 maggio 1997.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
J.M. GIL-ROBLES
Per il Consiglio
Il Presidente
J. VAN AARTSEN
(1) GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 14 e GU n. C 308 del 15. 11. 1993,
pag. 18.
(2) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 111.
(3) Parere del Parlamento europeo del 26 maggio 1993 (GU n. C 176 del 28.
6. 1993, pag. 95), posizione comune del Consiglio del 29 giugno 1995 (GU
n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del
13 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 51). Decisione del
Parlamento europeo del 16 gennaio 1997 e decisione del Consiglio del 20
gennaio 1997.
(4) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(5) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.
(7) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(8) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21.
(9) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.
(10) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.
(11)
(12) GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 111.
(13)
(14) GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.
(15) GU n. C 167 del 5. 7. 1986, pag. 1.
(16) GU n. C 294 del 22. 11. 1989, pag. 1.
(17) GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.
(18) GU n. L 156 del 10. 6. 1992, pag. 21.
(19) GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.
(20) GU n. L 113 del 30. 4. 1992, pag. 13.
ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all'articolo 2, punto 4
- Stampati senza indirizzo
- Stampati con indirizzo
- Lettera circolare
- Pubblicità stampa con buono d'ordine
- Catalogo
- Telefono con intervento di un operatore
- Telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di
chiamata, audiotext)
- Radio
- Videotelefono (telefono con immagine)
- Teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo
sensibile al tatto
- Posta elettronica
- Fax
- Televisione (teleacquisto, televendita)
ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all'articolo 3, paragrafo 1
- Servizi d'investimento
- Operazioni di assicurazione e di riassicurazione
- Servizi bancari
- Operazioni riguardanti fondi di pensione
- Servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
- i servizi di investimento di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE
(1); i servizi di società di investimenti collettivi;
- i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del
riconoscimento reciproco cui si applica l'allegato della seconda direttiva
89/646/CEE (2);
- le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e
riassicurazione di cui:
- all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE (3);
- all'allegato della direttiva 79/267/CEE (4);
- alla direttiva 64/225/CEE (5);
- alle direttive 92/49/CEE (6) e 92/96/CEE (7).
(1) GU n. L 141 dell'11. 6. 1993, pag. 27.
(2) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla
direttiva 92/30/CEE (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52).
(3) GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 92/49/CEE (GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1).
(4) GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 90/619/CEE (GU n. L 330 del 29. 11. 1990, pag. 50).
(5) GU n. 56 del 4. 4. 1964, pag. 878/64. Direttiva modificata dall'atto
di adesione del 1973.
(6) GU n. L 228 dell'11. 8. 1992, pag. 1.
(7) GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.
Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6,
paragrafo 1
Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto che la Commissione
esaminerà la possibilità e l'opportunità di armonizzare il metodo di
calcolo del periodo di riflessione previsto nella normativa vigente in
materia di protezione dei consumatori, soprattutto nella direttiva
85/577/CEE del 20 dicembre 1985 per la protezione dei consumatori in caso
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (vendita a domicilio)
(1).
(1) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 31.
Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo
trattino
La Commissione ammette l'importanza che riveste la protezione dei
consumatori in caso di contratti a distanza per la prestazione di servizi
finanziari e in considerazione di ciò ha elaborato un libro verde «Servizi
finanziari: come soddisfare le aspettative dei consumatori». In base ai
risultati ottenuti dal libro verde, la Commissione esaminerà le modalità
e le possibilità di inserire la protezione dei consumatori nella politica
dei servizi finanziari e le eventuali implicazioni legislative e, se del
caso, presenterà proposte adeguate.
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